Art. 9 — Disposizioni in materia di espulsione e ricorsi sul riconoscimento della protezione internazionale

All'articolo 35-bis, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, le parole: «risiede all'estero» sono sostituite dalle seguenti: «((si trova in un Paese terzo)) al momento della proposizione del ricorso». All'articolo 13, comma 5-bis, ((del testo unico di cui al decreto)) legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: «casi previsti al comma 4», sono inserite le seguenti: «, ad eccezione della lettera f),». All'articolo 12 ((del regolamento di cui al decreto)) del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, il comma 2 e' abrogato.

Testo vigente dal 6 maggio 2023

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Che cosa è cambiato dal 6 maggio 2023

Confronto con la versione in vigore dal 10 marzo 2023 al 6 maggio 2023. 4 parole tolte, 13 parole aggiunte.

All'articolo 35-bis, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, le parole: «risiede all'estero» sono sostituite dalle seguenti: «si tolto: trovi in un paese aggiunto: trova in un Paese terzo al momento della proposizione del ricorso». All'articolo 13, comma 5-bis, del aggiunto: testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: «casi previsti al comma 4», sono inserite le seguenti: «, ad eccezione della lettera f),». All'articolo 12 del aggiunto: regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, il comma 2 e' abrogato.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2023-03-10;20~art9 · fonte del testo