1. Al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 9, il comma 2-ter e' sostituito dal seguente: "2-ter. Per l'applicazione del comma 1, lettera d), e' rilevante ogni rientro, anche di breve durata, nel Paese di origine, ove non giustificato da gravi e comprovati motivi e per il periodo strettamente necessario";
  • b)all'articolo 15, il comma 2-ter e' sostituito dal seguente: "2-ter. Ai fini di cui al comma 2, e' rilevante ogni rientro, anche di breve durata, nel Paese di origine, ove non giustificato da gravi e comprovati motivi e per il periodo strettamente necessario"

Testo vigente dal 6 maggio 2023

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Richiamate nel testo

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urn:nir:stato:decreto.legge:2023-03-10;20~art9ter · fonte del testo