Il Ministero della giustizia fara' eseguire una ispezione allo scopo di verificare le condizioni degli attuali fabbricati carcerari ed accertare quali riduzioni, sistemazioni, trasformazioni degli stabilimenti esistenti siano possibili, e quali nuove costruzioni siano necessarie per l'esecuzione delle pene e delle misure amministrative di sicurezza, secondo norme del nuovo codice penale.

Testo vigente dal 6 giugno 1932

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1932-05-09;547~art3 · fonte del testo