Il Ministro per la grazia e giustizia ha facolta' di dichiarare con suo decreto l'indifferibile necessita' di provvedere a lavori di manutenzione straordinaria, di adattamento e ristrutturazione di edilizia penitenziaria nell'ambito degli istituti esistenti, da eseguirsi a cura del Ministero di grazia e giustizia con i fondi del proprio bilancio ordinario.

Testo vigente dal 3 gennaio 1978

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urn:nir:stato:legge:1977-12-21;967~art1 · fonte del testo