Art. 2 — Nuova valutazione
Provvedimento abrogato dal d. lgs. 5 aprile 2006, n. 160.
Abrogato dal 28 luglio 2006
Provvedimento abrogato dal d. lgs. 5 aprile 2006, n. 160.
Abrogato dal 28 luglio 2006
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1966
Confronto con la versione in vigore dal 28 luglio 1966 al 28 luglio 2006. 29 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: I magistrati che non abbiano conseguito valutazione favorevole, sono sottoposti a nuova valutazione dopo un biennio. La nomina ha effetto dal compimento del biennio che precede la valutazione favorevole.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 5 APRILE 2006, N. 160
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1966-07-25;570~art2 · fonte del testo
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