Art. 1 — Elementi di valutazione per la nomina a magistrato di Cassazione
Provvedimento abrogato dal d. lgs. 5 aprile 2006 n. 160.
Abrogato dal 28 luglio 2006
Provvedimento abrogato dal d. lgs. 5 aprile 2006 n. 160.
Abrogato dal 28 luglio 2006
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1973
Confronto con la versione in vigore dal 29 dicembre 1973 al 28 luglio 2006. 108 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Il Consiglio superiore della magistratura procede alla valutazione dei magistrati di corte d'appello, per la nomina a magistrato di Cassazione, in base ai seguenti elementi:
tolto: 1) preparazione e capacita' tecnico-professionale;
tolto: 2) laboriosita' e diligenza dimostrate nell'esercizio delle funzioni;
tolto: 3) precedenti relativi al servizio prestato. Ogni ulteriore elemento di giudizio che sia reputato necessario per la migliore valutazione del magistrato puo' essere assunto dal Consiglio superiore nelle forme e con le modalita' piu' idonee ed anche con accertamenti diretti. Nelle ipotesi previste dal precedente comma, il Consiglio superiore provvede ad informare l'interessato che ha facolta' di presentare le proprie osservazioni. La valutazione del Consiglio superiore deve essere motivata.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 5 APRILE 2006 N. 160
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1973-12-20;831~art1 · fonte del testo
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