Il Mediocredito provvedera' ai finanziamenti previsti dagli articoli 13 e 21 della presente legge a valere sui mezzi finanziari a sua disposizione di cui alla lettera a) dell'articolo 20 della legge 25 luglio 1952, n. 949, all'articolo 2 della legge 4 febbraio 1956, n. 54, all'articolo 1 della legge 1 novembre 1957, n. 1987 e all'articolo 1 della legge 3 dicembre 1957, n. 1196.

Testo vigente dal 28 luglio 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-07-05;635~art16 · fonte del testo