Art. 3

Gli istituti ed aziende di credito, di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, sono autorizzati ad erogare direttamente alle imprese acquirenti i contributi concessi dall'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) a valere sulle assegnazioni statali al fondo di cui al primo capoverso dell'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, per la concessione di contributi agli interessi sulle operazioni di finanziamento relative agli acquisti di nuove macchine utensili o di produzione ai sensi della legge 28 novembre 1965, n. 1329, e successive modificazioni.

Testo vigente dal 21 dicembre 1983

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1983-12-19;696~art3 · fonte del testo