Nelle more dell'incasso dei mezzi finanziari indicati nell'articolo precedente e nei limiti delle somme ancora da riscuotere, il Mediocredito puo' contrarre operazioni di finanziamento con le aziende di credito di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1930 n 375, e successive modificazioni, con I loro istituti centrali di categoria, con enti assicurativi e previdenziali e con istituzioni finanziarie estere. All'uopo, esso puo' cedere gli effetti ricevuti dal risconto, mantenendoli della sua girata, ovvero puo' costituirli in pegno. Rimangono ferme le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 3 dicembre 1957, n. 1136 e, nei riguardi delle aziende di credito, le disposizioni di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Testo vigente dal 28 luglio 1961

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1961-07-05;635~art17 · fonte del testo