Art. 9 — Designazione dei corrispondenti nazionali
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 23 novembre 2023, n. 182.
Abrogato dal 24 dicembre 2023
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 23 novembre 2023, n. 182.
Abrogato dal 24 dicembre 2023
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2005
Confronto con la versione in vigore dal 29 marzo 2005 al 24 dicembre 2023. 53 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Sono designati quali corrispondenti nazionali dell'Eurojust, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della decisione, l'Ufficio II della Direzione generale della giustizia penale del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, la Direzione nazionale antimafia e le procure generali della Repubblica presso le corti di appello, ciascuno rispetto alle proprie attribuzioni.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 23 NOVEMBRE 2023, N. 182
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:2005-03-14;41~art9 · fonte del testo
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