Art. 6 — Poteri del collegio dell'Eurojust
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 23 novembre 2023, n. 182.
Abrogato dal 24 dicembre 2023
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 23 novembre 2023, n. 182.
Abrogato dal 24 dicembre 2023
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2005
Confronto con la versione in vigore dal 29 marzo 2005 al 24 dicembre 2023. 87 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Nell'ambito delle indagini e delle azioni penali relative alle forme di criminalita' e ai reati di competenza dell'Eurojust di cui all'articolo 4 della decisione e ai fini del conseguimento degli obiettivi di impulso e miglioramento del coordinamento delle medesime indagini e azioni penali e di miglioramento della cooperazione tra le autorita' nazionali competenti degli Stati membri dell'Unione europea, nonche' di assistenza delle stesse, di cui all'articolo 3 della decisione, il collegio dell'Eurojust di cui all'articolo 10 della decisione esercita i poteri di cui all'articolo 7 della decisione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 23 NOVEMBRE 2023, N. 182
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:2005-03-14;41~art6 · fonte del testo
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