Art. 4 — Durata dell'incarico e trattamento economico
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 23 novembre 2023, n. 182.
Abrogato dal 24 dicembre 2023
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 23 novembre 2023, n. 182.
Abrogato dal 24 dicembre 2023
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2005
Confronto con la versione in vigore dal 29 marzo 2005 al 24 dicembre 2023. 81 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: I mandati del membro nazionale distaccato presso l'Eurojust e dei suoi assistenti hanno una durata di quattro anni e sono prorogabili per non piu' di due anni. I magistrati ordinari e i dirigenti appartenenti all'Amministrazione della giustizia ai quali sono attribuiti gli incarichi di membro nazionale o di assistente mantengono il proprio trattamento economico complessivo; agli stessi e' altresi' corrisposta un'indennita', comprensiva di ogni altro trattamento all'estero, corrispondente a quella percepita, rispettivamente, dal primo consigliere e dal primo segretario di delegazione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 23 NOVEMBRE 2023, N. 182
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:2005-03-14;41~art4 · fonte del testo
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