Art. 11 — Norma di copertura
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 23 novembre 2023, n. 182.
Abrogato dal 24 dicembre 2023
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 23 novembre 2023, n. 182.
Abrogato dal 24 dicembre 2023
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2005
Confronto con la versione in vigore dal 29 marzo 2005 al 24 dicembre 2023. 90 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Per l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge e' autorizzata, a decorrere dall'anno 2005, la spesa di 362.218 euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 23 NOVEMBRE 2023, N. 182
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:2005-03-14;41~art11 · fonte del testo
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