Art. 107 — Liquidazione delle indennità ai testimoni
Articolo abrogato dal d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115.
Abrogato dal 1 luglio 2002
Articolo abrogato dal d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115.
Abrogato dal 1 luglio 2002
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1941
Confronto con la versione in vigore dal 24 dicembre 1941 al 1 luglio 2002. 34 parole tolte, 11 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Il giudice, con provvedimento steso in margine al processo verbale, liquida a norma di legge un'indennita' al testimone che ha reso la deposizione, quando esso non dichiara di rinunciarvi.
tolto: Il provvedimento costituisce titolo esecutivo.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368~art107 · fonte del testo
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