Art. 106 — Disposizioni relative al testimone non comparso

[1]Il giudice istruttore puo' pronunciare i provvedimenti di cui all'articolo 225 primo comma del codice contro il testimone non comparso dopo che e' decorsa un'ora da quella indicata per la comparizione.

[2]Il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo contro il testimone.

Testo vigente dal 24 dicembre 1941

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-12-18;1368~art106 · fonte del testo