Il primo e il secondo comma dell'articolo 48 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale approvate con regio decreto 28 maggio 1931, numero 602, sono sostituiti dai seguenti: "La restituzione delle cose sequestrate e' ordinata dal giudice d'ufficio o su richiesta dell'interessato con istanza esente da bollo. Essa e' altresi' disposta con l'ordinanza di revoca del decreto di sequestro emanata ai sensi dell'articolo 343-bis del codice di procedura penale. L'interessato o il suo mandatario, che riceve le cose restituite, ne rilascia ricevuta scrivendo il proprio nome e cognome nella relativa colonna del registro. La restituzione e' concessa a condizione che prima siano pagate le spese per la custodia e la conservazione delle cose sequestrate, salvo che l'imputato sia stato prosciolto o che le cose sequestrate appartengano a persona diversa dall'imputato o dal responsabile civile o che il decreto di sequestro sia stato revocato ai sensi dell'articolo 343-bis del codice di procedura penale".

Testo vigente dal 14 agosto 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-08-12;532~art28 · fonte del testo