L'articolo 263 del codice di procedura penale e' cosi' modificato:
- a)il comma 4 e' sostituito dal seguente: " 4. Nel corso delle indagini preliminari, sulla restituzione delle cose sequestrate il pubblico ministero provvede con decreto motivato.";
- b)nel comma 5, dopo le parole "che dispone la restituzione" sono inserite le seguenti: "o respinge la relativa richiesta".
Testo vigente dal 16 gennaio 1991
