Il comma 1 dell'articolo 676 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: " 1. Il giudice dell'esecuzione e' competente a decidere in ordine all'estinzione del reato dopo la condanna, all'estinzione della pena quando la stessa non consegue alla liberazione condizionale o all'affidamento in prova al servizio sociale, in ordine alle pene accessorie, alla confisca o alla restituzione delle cose sequestrate. In questi casi il giudice dell'esecuzione procede a norma dell'articolo 667 comma 4.".

Testo vigente dal 16 gennaio 1991

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-01-14;12~art30 · fonte del testo