Provvedimento abrogato dalla l. 5 febbraio 1992, n. 91.
Abrogato dal 16 agosto 1992
Provvedimento abrogato dalla l. 5 febbraio 1992, n. 91.
Abrogato dal 16 agosto 1992
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1983
Confronto con la versione in vigore dal 26 aprile 1983 al 16 agosto 1992. 108 parole tolte, 9 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Precludono l'acquisto della cittadinanza:
tolto: 1) la condanna per uno dei delitti previsti nel libro II, titolo I, capi I, II e III, del codice penale;
tolto: 2) la condanna a pena superiore ad anni due di reclusione inflitta per qualsiasi delitto non politico dall'autorita' giudiziaria italiana;
tolto: 3) la sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica. La riabilitazione fa cessare gli effetti preclusivi della condanna. L'acquisto della cittadinanza e' sospeso fino alla sentenza definitiva, se sia stata promossa azione penale per uno dei delitti di cui al numero 1) del primo comma ovvero per imputazione che possa comportare condanna superiore ad anni due di reclusione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 5 FEBBRAIO 1992, N. 91
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1983-04-21;123~art2 · fonte del testo
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