Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 477/1987

    Illegittimità dichiarata
    10 dicembre 1987

    Va dichiarata la manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale di norme di legge caducate da precedente pronuncia di illegittimita` costituzionale. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento agli artt. 3, 29, comma secondo e 30, comma primo, Cost. - degli artt. 1, n. 2, 2, comma secondo, L. 13 giugno 1912, n. 555, i quali relativamente all'acquisto della cittadinanza per nascita o conseguente a riconoscimento e dichiarazione giudiziale della filiazione, attribuiscono prevalenza alla cittadinanza del padre; disposizioni dichiarate costituzionalmente illegittime con S. n. 30/1983).

    Art. 1 Sulla cittadinanza italiana · Art. 2 Sulla cittadinanza italiana

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 agosto 1992

Confronto con la versione in vigore dal 10 febbraio 1983 al 16 agosto 1992. 107 parole tolte, 9 parole aggiunte in 4 capoversi.

tolto: Il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della filiazione durante la minore eta' del figlio che non sia emancipato, ne determina la cittadinanza secondo le norme della presente legge.

tolto: E' a tale affetto prevalente la cittadinanza del padre, anche se la paternita' sia riconosciuta o dichiarata posteriormente alla maternita'.

tolto: Se il figlio riconosciuto o dichiarato e' maggiorenne o emancipato, conserva il proprio stato di cittadinanza, ma puo' entro l'anno dal riconoscimento, o dalla dichiarazione giudiziale, dichiarare di eleggere la cittadinanza determinata dalla filiazione.

tolto: Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai figli la cui paternita' o maternita' consti in uno dei modi dell'art. 193 del Codice civile.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 5 FEBBRAIO 1992, N. 91

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1912-06-13;555~art2 · fonte del testo