[1]Quando nelle leggi o nei decreti sono richiamati istituti o disposizioni relativi alla procedura penale militare, il richiamo s'intende fatto agli istituti o alle disposizioni dei nuovi codici penali militari.

[2]Gli istituti aboliti o modificati dai codici penali militari si intendono aboliti o modificati anche per le leggi o i decreti che li richiamano.

Testo vigente dal 27 settembre 1941

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-09-09;1023~art43 · fonte del testo