I procedimenti penali in corso, nei quali, anteriormente al 1° ottobre 1941-XIX, sia stato emesso provvedimento di rinvio a giudizio, ovvero sia stata fatta richiesta del decreto di citazione, sono portati al dibattimento davanti al giudice ordinario o al indice militare, secondo le regole di competenza delle leggi processuali vigenti prima dell'attuazione dei nuovi codici penali militari.

Testo vigente dal 27 settembre 1941

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-09-09;1023~art50 · fonte del testo