Art. 15
Provvedimento abrogato dal d.l. 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla l. 29 ottobre 1993 n. 427.
Abrogato dal 30 ottobre 1993
Provvedimento abrogato dal d.l. 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla l. 29 ottobre 1993 n. 427.
Abrogato dal 30 ottobre 1993
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1966
Confronto con la versione in vigore dal 7 giugno 1966 al 30 ottobre 1993. 94 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: In deroga a quanto stabilito dalla legge doganale, il contrabbando, consumato o tentato, avente per oggetto caffe', anche torrefatto o decaffeinizzato, in quantita' superiore a cinque chilogrammi e' punito con la reclusione da tre a sei mesi nonche' con la multa pari a lire 15.000 per ogni chilogrammo o frazione di chilogrammo del prodotto che abbia formato oggetto del reato. In ogni caso la multa non puo' essere inferiore a lire 300.000. Restano ferme le maggiori pene detentive previste dalla legge doganale per il contrabbando aggravato e per la recidiva nel contrabbando.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 30 AGOSTO 1993, N. 331, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 OTTOBRE 1993 N. 427
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1966-05-26;344~art15 · fonte del testo
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