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Che cosa è cambiato dal 30 ottobre 1993

Confronto con la versione in vigore dal 7 giugno 1966 al 30 ottobre 1993. 94 parole tolte, 20 parole aggiunte.

tolto: In deroga a quanto stabilito dalla legge doganale, il contrabbando, consumato o tentato, avente per oggetto caffe', anche torrefatto o decaffeinizzato, in quantita' superiore a cinque chilogrammi e' punito con la reclusione da tre a sei mesi nonche' con la multa pari a lire 15.000 per ogni chilogrammo o frazione di chilogrammo del prodotto che abbia formato oggetto del reato. In ogni caso la multa non puo' essere inferiore a lire 300.000. Restano ferme le maggiori pene detentive previste dalla legge doganale per il contrabbando aggravato e per la recidiva nel contrabbando.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 30 AGOSTO 1993, N. 331, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 OTTOBRE 1993 N. 427

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1966-05-26;344~art15 · fonte del testo