Art. 14
Provvedimento abrogato dal d.l. 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla l. 29 ottobre 1993 n. 427.
Abrogato dal 30 ottobre 1993
Provvedimento abrogato dal d.l. 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla l. 29 ottobre 1993 n. 427.
Abrogato dal 30 ottobre 1993
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1966
Confronto con la versione in vigore dal 7 giugno 1966 al 30 ottobre 1993. 41 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Per qualsiasi altro caso di inosservanza delle prescrizioni stabilite nei precedenti articoli e nei decreti emanati ai sensi dell'articolo 8, comma primo, si applica l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 30 AGOSTO 1993, N. 331, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 OTTOBRE 1993 N. 427
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1966-05-26;344~art14 · fonte del testo
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