[1]Con decreto del Ministro della giustizia verranno gradatamente indicati gli stabilimenti in cui saranno applicate le disposizioni degli articoli 145 e 213, penultimo capoverso, del codice penale.

[2]Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

[3]Dato a Roma, addi' 28 maggio 1931 - Anno IX

[4]VITTORIO EMANUELE.

[5]Mussolini - Rocco.

[6]Visto, il Guardasigilli: Rocco. Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 maggio 1931 - Anno IX Atti del Governo, registro 308, foglio 146. - Mancini.

Testo vigente dal 1 giugno 1931

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 40/1970

    Questione infondata
    20 marzo 1970

    a) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 125 e 126 del R.D. 18 giugno 1931, n. 787 (Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena), sollevata con l'ordinanza 18 giugno 1968 dalla Corte d'assise di Torino, in riferimento agli artt. 36, 27, 53 della Costituzione; b) dichiara la manifesta infondatezza della questione di…

    Art. 36 cost. · Art. 27 cost. · Art. 53 cost. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-05-28;601~art57 · fonte del testo