[1]I provvedimenti gia' emessi a' termini del capoverso dell'articolo 53, o della prima parte dell'articolo 54, o dell'articolo 57, o della prima parte dell'articolo 58 del codice penale abrogato rimangono fermi.

[2]Per la revoca di essi e' competente il giudice di sorveglianza.

[3]Nel caso di trasgressione agli obblighi indicati nel capoverso dell'articolo 53 del predetto codice, i genitori o coloro che hanno obbligo di provvedere alla educazione della persona loro affidata possono, dal giudice di sorveglianza, essere condannati al pagamento, a favore della Cassa delle ammende, di una somma da lire duecento a mille.

Testo vigente dal 1 giugno 1931

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-05-28;601~art51 · fonte del testo