In qualsiasi stato e grado del procedimento, escluso il giudizio per cassazione, puo', per reati commessi anteriormente all'attuazione del codice penale, essere conceduto il perdono giudiziale, a' termini dell'articolo 169 del codice.

Testo vigente dal 1 giugno 1931

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-05-28;601~art42 · fonte del testo