[1]Per i reati commessi anteriormente all'attuazione del codice penale non si puo' procedere d'ufficio: 1° se, per la legge del tempo del commesso reato, la punibilita' era condizionata alla querela della persona offesa ovvero alla richiesta; 2° se la punibilita' del reato non era condizionata, secondo la legge anteriore, a querela, richiesta od istanza, e lo e', invece, secondo il codice penale.

[2]Salvo che sia intervenuta una causa di decadenza, il termine di tre mesi stabilito negli articoli 124, 128 e 130 del codice penale per presentare la querela, l'istanza o la richiesta decorre dal giorno dell'attuazione del codice stesso, quando la persona offesa o l'Autorita' ha avuto notizia del fatto che costituisce il reato prima di tale giorno; altrimenti decorre dal giorno della notizia del fatto.

Testo vigente dal 1 giugno 1931

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 36, dalle Rassegne del Massimario.

Leggi la massima nel Massimario

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-05-28;601~art36 · fonte del testo