Le condanne pronunciate per reati commessi anteriormente all'attuazione del codice penale da persona minore degli anni quattordici sono dichiarate estinte a' termini degli articoli 2 e 97 del codice stesso. Nondimeno, se il colpevole non ha ancora compiuto gli anni diciotto e non ha ancora scontata, in tutto o in parte, la pena, puo' farsi luogo all'applicazione di misure di sicurezza secondo le disposizioni dell'articolo 52 di questo decreto.

Testo vigente dal 1 giugno 1931

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-05-28;601~art29 · fonte del testo