Art. 22 — Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 11 febbraio 2010, n.22.
Abrogato dal 11 marzo 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 11 febbraio 2010, n.22.
Abrogato dal 11 marzo 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1986
Confronto con la versione in vigore dal 24 dicembre 1986 al 11 marzo 2010. 167 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia da' parere nei casi previsti dalla presente legge e dalle altre leggi e regolamenti in vigore, nonche' ogni qualvolta sia richiesto dall'autorita' mineraria. Il Comitato e' integrato, quando delibera sulle materie disciplinate dalla presente legge, dal dirigente generale delle fonti di energia e delle industrie di base del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da un dirigente superiore tecnico e da un dirigente superiore amministrativo della Direzione generale delle miniere, e da due titolari di cattedra nominati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato esperti rispettivamente nelle discipline della ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche e nella utilizzazione delle risorse geotermiche a fini energetici nonche' da un esperto designato dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica e da un rappresentante ciascuno dell'ENEA e del CNR. Con provvedimento del suo presidente, il Comitato e' integrato, altresi', da un esperto in rappresentanza della Regione interessata per affari di rilevante interesse della Regione medesima.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 11 FEBBRAIO 2010, N.22
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1986-12-09;896~art22 · fonte del testo
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