Art. 2 — Inventario delle risorse geotermiche
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 11 febbraio 2010, n.22.
Abrogato dal 11 marzo 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 11 febbraio 2010, n.22.
Abrogato dal 11 marzo 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1986
Confronto con la versione in vigore dal 24 dicembre 1986 al 11 marzo 2010. 242 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: L'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL), l'Ente nazionale idrocarburi (ENI), il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e il Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA) predispongono l'inventario delle risorse geotermiche e presentano, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, un rapporto congiunto sui risultati conseguiti. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato cura il coordinamento delle attivita' svolte dagli enti di cui al comma precedente e redige, in base al rapporto presentato dagli enti stessi, una relazione con l'indicazione dei territori di interesse geotermico. La relazione e' trasmessa alle Regioni che provvedono ad informare i comuni interessati, i quali possono formulare eventuali osservazioni sulle risultanze dell'indagine. I Comuni tengono conto delle localizzazioni delle aree geotermiche ai fini della redazione e dell'aggiornamento degli strumenti urbanistici. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato cura l'aggiornamento dell'inventario e, d'intesa con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, promuove l'acquisizione di nuove tecnologie per la ricerca e lo sfruttamento di risorse geotermiche, anche mediante convenzioni con operatori pubblici o privati di adeguate capacita' tecniche. Entro un anno dalla data di ricevimento della relazione di cui al comma 2 del presente articolo le Regioni, tenuto conto dei propri programmi di sviluppo e sentiti i Comuni interessati, definiscono il piano di destinazione e dei possibili usi delle risorse geotermiche di interesse locale, dandone comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 11 FEBBRAIO 2010, N.22
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1986-12-09;896~art2 · fonte del testo
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