Provvedimento abrogato dal d. lgs. 10 novembre 2003, n. 386.
Abrogato dal 13 febbraio 2004
Provvedimento abrogato dal d. lgs. 10 novembre 2003, n. 386.
Abrogato dal 13 febbraio 2004
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1973
Confronto con la versione in vigore dal 4 agosto 1982 al 13 febbraio 2004. 100 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il materiale forestale di propagazione di cui al precedente art. 1 destinato ai rimboschimenti, compresi quelli eseguiti dallo Stato, deve derivare dai materiali di cui all'art. 7, punti 3) e 4), e deve essere prodotto nei vivai controllati ai sensi della presente legge. I materiali di propagazione di specie iscritti nel registro nazionale dei cloni forestali devono derivare solo dai materiali di cui all'art. 7, punto 4), della presente legge. Chiunque faccia uso di materiali forestali di propagazione diversi da quelli stabiliti nel comma precedente, non potra' ottenere i contributi dello Stato e le altre agevolazioni a qualunque titolo previste.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 10 NOVEMBRE 2003, N. 386
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1973-05-22;269~art9 · fonte del testo
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