Provvedimento abrogato dal d. lgs. 10 novembre 2003, n. 386.
Abrogato dal 13 febbraio 2004
Provvedimento abrogato dal d. lgs. 10 novembre 2003, n. 386.
Abrogato dal 13 febbraio 2004
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1973
Confronto con la versione in vigore dal 11 giugno 1973 al 13 febbraio 2004. 76 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Ai fini della presente legge si intendono per:
tolto: 1) provenienza: la localita' in cui si trova un popolamento naturale od artificiale;
tolto: 2) regione di provenienza: l'insieme di localita', in condizioni ecologiche uniformi, in cui si trovano popolamenti di una determinata specie, sottospecie o varieta', con caratteristiche genetiche, od almeno morfologiche, equivalenti;
tolto: 3) origine: la localita' in cui si trova una popolazione di alberi naturale (autoctona), oppure localita' da cui proviene originariamente una popolazione introdotta (non autoctona).aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 10 NOVEMBRE 2003, N. 386
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1973-05-22;269~art8 · fonte del testo
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