Provvedimento abrogato dal d. lgs. 10 novembre 2003, n. 386.
Abrogato dal 13 febbraio 2004
Provvedimento abrogato dal d. lgs. 10 novembre 2003, n. 386.
Abrogato dal 13 febbraio 2004
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1973
Confronto con la versione in vigore dal 11 giugno 1973 al 13 febbraio 2004. 113 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: I conduttori di vivai forestali e di stabilimenti per la produzione di materiale forestale di propagazione gia' esistenti e nei quali si intende continuare la produzione da destinarsi al rimboschimento e da immettersi al commercio, gia' autorizzati ai sensi dell'articolo 1 della legge 18 giugno 1931, n. 987, devono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentare domanda al presidente della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura per ottenere la licenza ai sensi del precedente articolo 2. L'autorizzazione, concessa in base alla legge 18 giugno 1931, n. 987, perde la sua validita' dopo tre mesi dalla notifica del rifiuto di accoglimento della domanda prevista dal comma precedente.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 10 NOVEMBRE 2003, N. 386
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1973-05-22;269~art30 · fonte del testo
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