Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 13 febbraio 2004

Confronto con la versione in vigore dal 11 giugno 1973 al 13 febbraio 2004. 199 parole tolte, 10 parole aggiunte in 5 capoversi.

tolto: Indipendentemente dalle sanzioni penali ed amministrative previste dagli articoli precedenti, nel caso di grave infrazione alle norme contenute nella presente legge o in caso di recidiva puo' essere disposta dal prefetto la sospensione o la revoca della licenza di cui al precedente articolo 2. Contro il provvedimento medesimo e' ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione, al Ministro per l'agricoltura e le foreste, il quale decide sentita la commissione nazionale tecnico-consultiva di cui al precedente articolo 16. In caso di rigetto del suddetto ricorso, il provvedimento e' soggetto a pubblicazione sul Foglio annunzi legali della provincia e su un giornale a carattere agrario di grande diffusione. Il giudice, nel pronunciare la condanna per le infrazioni alle disposizioni della presente legge, dispone:

tolto: a) la confisca del materiale forestale sequestrato;

tolto: b) che l'estratto della sentenza sia pubblicato a spese del condannato sul Foglio annunzi legali della provincia e su un giornale a carattere agrario di grande diffusione;

tolto: c) che la sentenza venga affissa all'albo della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura ed a quello del comune ove risiede il condannato;

tolto: d) che siano poste a carico del condannato anche le spese di analisi da rifondere agli istituti analizzatori incaricati.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 10 NOVEMBRE 2003, N. 386

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1973-05-22;269~art29 · fonte del testo