Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 13 febbraio 2004

Confronto con la versione in vigore dal 4 agosto 1982 al 13 febbraio 2004. 137 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: E' vietato trasportare per la vendita, porre in vendita e vendere il materiale forestale di propagazione destinato ai rimboschimenti del quale non si possa dimostrare la provenienza o l'identita' clonale. Al fine della dimostrazione di cui al comma precedente, sono istituiti il certificato di provenienza e quello di identita' clonale, che attestano, rispettivamente, la provenienza del materiale di propagazione sessuale e l'appartenenza del materiale di propagazione vegetativa al clone indicato. Detti certificati redatti in conformita' allo schema di cui all'allegato D della presente legge, sono rilasciati, a seguito di richiesta degli interessati da presentarsi almeno quindici giorni prima dell'inizio delle operazioni di preparazione del materiale, dal competente organo regionale. Il rilascio dei suindicati certificati non puo' avvenire nel caso che il capo dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste abbia accertato l'inosservanza di alcune delle disposizioni previste dalla presente legge.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 10 NOVEMBRE 2003, N. 386

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1973-05-22;269~art11 · fonte del testo