Articolo abrogato dal d.p.r. 31 marzo 1988, n. 152.
Abrogato dal 29 maggio 1988
Articolo abrogato dal d.p.r. 31 marzo 1988, n. 152.
Abrogato dal 29 maggio 1988
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1963
Confronto con la versione in vigore dal 26 marzo 1963 al 29 maggio 1988. 100 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: La produzione e la vendita dei prodotti in scatola o comunque confezionati, per l'alimentazione degli animali allevati per motivi affettivi o sportivi e per lo allevamento degli animali da pelliccia e dei pesci, e' regolata dalla presente legge. L'importazione dei prodotti di origine animale in scatola, o in altra confezione, per la nutrizione degli animali di cui al comma precedente, e' subordinata al preventivo nulla osta del Ministero della sanita', che lo concede agli interessati su domanda e a seguito della presentazione da parte degli stessi del certificato sanitario di libera vendita rilasciato dall'autorita' sanitaria del paese d'origine della merce.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 31 MARZO 1988, N. 152
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1963-02-15;281~art19 · fonte del testo
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