Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 29 maggio 1988

Confronto con la versione in vigore dal 26 marzo 1963 al 29 maggio 1988. 100 parole tolte, 11 parole aggiunte.

tolto: La produzione e la vendita dei prodotti in scatola o comunque confezionati, per l'alimentazione degli animali allevati per motivi affettivi o sportivi e per lo allevamento degli animali da pelliccia e dei pesci, e' regolata dalla presente legge. L'importazione dei prodotti di origine animale in scatola, o in altra confezione, per la nutrizione degli animali di cui al comma precedente, e' subordinata al preventivo nulla osta del Ministero della sanita', che lo concede agli interessati su domanda e a seguito della presentazione da parte degli stessi del certificato sanitario di libera vendita rilasciato dall'autorita' sanitaria del paese d'origine della merce.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 31 MARZO 1988, N. 152

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1963-02-15;281~art19 · fonte del testo