Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 29 maggio 1988

Confronto con la versione in vigore dal 26 marzo 1963 al 29 maggio 1988. 132 parole tolte, 11 parole aggiunte.

tolto: Per la "gemma di riso" devono essere soltanto indicati i contenuti percentuali in lipidi, fibra grezza, ceneri e silice espressi sulla sostanza secca. Per la "pula di riso" dovranno essere indicati i contenuti percentuali in protidi, lipidi, fibra grezza, ceneri e silice, espressi sulla sostanza secca. Per la "puletta di riso" ed il "farinaccio di riso" dovranno essere indicati i contenuti percentuali in fibra grezza, ceneri e silice, espressi sulla sostanza secca. Per gli altri sottoprodotti della lavorazione del risone, come rotture, risina, puntina e grana verde, qualora siano posti in vendita allo stato naturale, non sono richieste dichiarazioni di dati analitici. Qualora invece i sottoprodotti di cui al precedente comma siano posti in vendita macinati, devono essere dichiarati i contenuti percentuali di fibra grezza, ceneri e silice, riferiti alla sostanza secca.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 31 MARZO 1988, N. 152

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1963-02-15;281~art13 · fonte del testo