Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2006

Confronto con la versione in vigore dal 18 febbraio 1992 al 1 gennaio 2006. 182 parole tolte, 5 parole aggiunte.

tolto: Le imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni contro i danni nel territorio della Repubblica in regime di liberta' di stabilimento che partecipano a coassicurazioni poste in essere a norma della presente legge debbono rispettare, per il calcolo e la copertura delle riserve tecniche relative alle quote da esse assunte, le disposizioni di cui agli articoli 30, 30-bis, 30-ter, 30-quater, 31, 31-bis, 31-ter, 32 e 33 della legge 10 giugno 1978, n. 295, nonche', in quanto applicabili, quelle di cui all'articolo 34 della stessa legge. Tuttavia, per le operazioni effettuate a norma dell'articolo 3, le predette imprese, quando non siano coassicuratrici delegatarie, debbono costituire la riserva sinistri, proporzionalmente alla quota di rischio assunta, in misura non inferiore a quella determinata dall'impresa delegataria, secondo le disposizioni della legislazione nazionale alla stessa applicabile. 2. Le attivita' a copertura delle riserve tecniche possono essere localizzate, ai sensi dell'articolo 82 della legge 10 giugno 1978, n. 295, a scelta dell'impresa, nel territorio della Repubblica o, se diverso, nel territorio dello Stato nel quale e' stabilita l'impresa delegataria. 3. COMMAaggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. tolto: 15 GENNAIO 1992 aggiunto: 7 SETTEMBRE 2005, N.tolto: 49aggiunto: 209

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1986-11-11;772~art4 · fonte del testo