Provvedimento abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n.209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 7 settembre 2005, n.209.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1959
Confronto con la versione in vigore dal 6 luglio 1959 al 1 gennaio 2006. 103 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Contratti da comprendersi nel portafoglio italiano
tolto: Regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, conv. nella legge 17 aprile 1925, n. 473, art. 1, (3° e 4° comma).
tolto: Agli effetti delle disposizioni del presente testo unico i contratti di assicurazione e di capitalizzazione stipulati nel territorio della Repubblica da imprese nazionali o rappresentanze di imprese estere e dagli enti indicati nell'art. 1 debbono dagli stessi essere compresi nel portafoglio italiano. Debbono, altresi', essere compresi nel portafoglio italiano i contratti di assicurazione e di capitalizzazione stipulati all'estero dalle imprese e dagli enti di cui al precedente comma quando siano eseguibili nel territorio della Repubblica.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N.209
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-02-13;449~art4 · fonte del testo
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