Art. 74 — Entrata in vigore
(( (Entrata in vigore). (( La presente legge entra in vigore il 1 settembre 1995; gli articoli dal 64 al 71 entrano in vigore il 31 dicembre 1996.))
Testo vigente dal 23 ottobre 1996
(( (Entrata in vigore). (( La presente legge entra in vigore il 1 settembre 1995; gli articoli dal 64 al 71 entrano in vigore il 31 dicembre 1996.))
Testo vigente dal 23 ottobre 1996
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1995
Confronto con la versione in vigore dal 1 settembre 1995 al 23 ottobre 1996. 2 parole tolte, 2 parole aggiunte.
(Entrata in vigore). La presente legge entra in vigore il 1 settembre 1995; gli articoli dal 64 al 71 entrano in vigore il tolto: 1 gennaio aggiunto: 31 dicembre 1996.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1995-05-31;218~art74 · fonte del testo
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