Art. 22 — Scomparsa, assenza e morte presunta

I presupposti e gli effetti della scomparsa, dell'assenza e della morte presunta di una persona sono regolati dalla sua ultima legge nazionale. Sussiste la giurisdizione italiana per le materie di cui al comma 1:

  • a)se l'ultima legge nazionale della persona era quella italiana;
  • b)se l'ultima residenza della persona era in Italia;
  • c)se l'accertamento della scomparsa, dell'assenza o della morte presunta puo' produrre effetti giuridici nell'ordinamento italiano.

Testo vigente dal 3 giugno 1995

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1995-05-31;218~art22 · fonte del testo