Art. 21 — Commorienza

Quando occorre stabilire la sopravvivenza di una persona ad un'altra e non consta quale di esse sia morta prima, il momento della morte si accerta in base alla legge regolatrice del rapporto rispetto al quale l'accertamento rileva.

Testo vigente dal 3 giugno 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-05-31;218~art21 · fonte del testo