Art. 62 c.c. — Condizioni e forme della dichiarazione di morte presunta

[1]La dichiarazione di morte presunta nei casi indicati dall'art. 60 puo' essere domandata quando non si e' potuto procedere agli accertamenti richiesti dalla legge per la compilazione dell'atto di morte.

[2]Questa dichiarazione e' pronunziata con sentenza del tribunale su istanza del pubblico ministero o di alcuna delle persone indicate nei capoversi dell'art. 50.

[3]Il tribunale, qualora non ritenga di accogliere l'istanza di dichiarazione di morte presunta, puo' dichiarare l'assenza dello scomparso.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 62 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

Leggi la massima nel Massimario

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • È stato raccomandato di coordinare i casi di morte presunta previsti nell'art. 60 con le disposizioni sullo stato civile. Ma tale coordinamento risulta già dall'art. 62, che stabilisce che la dichiarazione di morte presunta, nei casi indicati nell'art. 60, può essere domandata quando non sia stato possibile procedere agli accertamenti richiesti dalla legge per la compilazione dell'atto di morte.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 78

Versioni nel tempo

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art62 · fonte del testo