Il Ministero della sanita' comunica, per il tramite del Ministero degli affari esteri, allo Stato di origine o di provenienza dell'interessato, le sanzioni disciplinari adottate ai sensi dell'articolo 4, nonche' quelle penali per reati concernenti l'esercizio della professione. A tal fine il collegio delle ostetriche da' comunicazione al Ministero della sanita' di tutte le sanzioni che incidano sull'esercizio professionale. Le informazioni sono coperte dal segreto.

Testo vigente dal 22 giugno 1985

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1985-06-13;296~art5 · fonte del testo