Le autorita' che hanno rilasciato i certificati presentati dal cittadino italiano per essere ammesso alla professione di ostetrica in un altro Stato membro della CEE sono tenute a confermarne l'autenticita' a richiesta del Ministero della sanita'. Il Ministero della sanita', per il tramite del Ministero degli affari esteri, provvede a fornire entro breve tempo, e comunque non oltre tre mesi, le informazioni circa fatti gravi e specifici concernenti il cittadino italiano, facendo conoscere le conseguenze che i fatti stessi hanno sui certificati ed i documenti rilasciati dalle autorita' nazionali. A tal fine i collegi delle ostetriche devono dare comunicazione al Ministero della sanita' di tutte le sanzioni che incidono sull'esercizio professionale.

Testo vigente dal 22 giugno 1985

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1985-06-13;296~art11 · fonte del testo