Il Ministero della sanita' comunica, per il tramite del Ministero degli affari esteri, allo Stato di origine o di provenienza dell'interessato, le sanzioni disciplinari adottate ai sensi dell'articolo 4, nonche' quelle penali per reati concernenti l'esercizio della professione. A tal fine il collegio degli infermieri professionali da' comunicazione al Ministero della sanita' di tutte le sanzioni che incidono sull'esercizio professionale.

Testo vigente dal 2 gennaio 1981

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1980-12-18;905~art5 · fonte del testo