Art. 71-quater

E' consentita la riproduzione di emissioni radiotelevisive effettuate da ospedali pubblici e da istituti di prevenzione e pena, per un utilizzo esclusivamente interno, purche' i titolari dei diritti ricevano un equo compenso determinato con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, sentito il comitato di cui all'art. 190.

Testo vigente dal 29 aprile 2003

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urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633~art71quater · fonte del testo