Per l'esecuzione in pubblici esercizi a mezzo di apparecchi radioriceventi sonori, muniti di altoparlante, di opere radiodiffuse, e' dovuto all'autore un equo compenso, che e' determinato periodicamente d'accordo fra l'((Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE))) e la rappresentanza dell'associazione sindacale competente.

Testo vigente dal 19 settembre 2000

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 19 settembre 2000

Confronto con la versione in vigore dal 16 luglio 1941 al 19 settembre 2000. 11 parole tolte, 7 parole aggiunte.

Per l'esecuzione in pubblici esercizi a mezzo di apparecchi radioriceventi sonori, muniti di altoparlante, di opere radiodiffuse, e' dovuto all'autore un equo compenso, che e' determinato periodicamente d'accordo fra tolto: l'Ente italiano per il diritto di autore (E.I.D.A. aggiunto: l'Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE) e la rappresentanza dell'associazione sindacale competente.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633~art58 · fonte del testo