[1]L'esercizio dei diritti di utilizzazione economica spetta all'autore della parte musicale, salvi tra le parti i diritti derivanti dalla comunione.

[2]Il profitto della utilizzazione economica e' ripartito in proporzione del valore del rispettivo contributo letterario o musicale.

[3]Nelle opere liriche si considera che il valore della parte musicale rappresenti la frazione di tre quarti del valore complessivo dell'opera.

[4]Nelle operette, nei melologhi, nelle composizioni musicali con parole, nei balli e balletti musicali, il valore dei due contributi si considera uguale.

[5]Ciascuno dei collaboratori ha diritto di utilizzare separatamente e indipendentemente la propria opera, salvo il disposto dei casi seguenti.

Testo vigente dal 16 luglio 1941

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urn:nir:stato:legge:1941-04-22;633~art34 · fonte del testo